Legislazione in vigore per l’utilizzo di piume animali
Per realizzare i propri capi in piuma ed i piumini, Borgo Piumini utilizza esclusivamente piume ottenute nel pieno rispetto dell’animale, come richiesto dalla legislazione in vigore.
Le piume provengono infatti da allevamenti certificati che garantiscono il rispetto di tutte le procedure indicate dalla legge nel decreto legislativo n° 146 del 26 Marzo 2001.
Questo stabilisce le misure da osservare negli allevamenti tra cui l’assoluto obbligo dell’allevatore di garantire il benessere ed evitare sofferenze agli animali.
Nel rispetto di quanto stabilito per legge, l’ottenimento delle piume di anatra avviene solo dopo il macello, quindi dall’animale morto.
Ogni altro metodo di ottenimento delle piume non è consentito, inoltre le operazioni di spiumaggio devono essere messe in pratica da personale qualificato.
I principali produttori di piumino d’Europa, membri di EDFA (European Down and Feather Association) si impegnano a favore della tutela degli interessi dei consumatori e degli animali. L’associazione è garanzia del perseguimento di una serie di procedure e valori condivisi anche sul piano etico.